Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Il segretario comunale apporta le necessarie variazioni allo schedario elettorale.
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Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati
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Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni
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Entro il 31 marzo la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni
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esemplare delle liste le conseguenti variazioni.
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Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei comuni nei quali si è verificato il distacco.
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La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione
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La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le
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mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle
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conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi
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Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci
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revisione annuale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, semprechè lo stato delle
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le occorrenti variazioni allegando la domanda al verbale della relativa deliberazione.
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documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o
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I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 25
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Entro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da
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omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo
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di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno
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variazioni se non in conseguenza: 1) della morte dell'elettore; 2) della perdita della cittadinanza italiana. Le circostanze di cui al presente ed al